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20 ottobre, 2011




 
 

Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

 

 

   
   
  PRESTITI BANCA MARCHE: Prestito su pegno

>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo

>>>Modulo Calcola Preventivo Prestito

Si tratta di operazione mediante la quale la banca concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo. L’operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di stima, fatta da un perito designato dalle parti, della cosa offerta in pegno. Le operazioni di pegno e quelle consequenziali sono disciplinate da apposito Regolamento ottenibile presso tutte le Sezioni della Banca che effettuano Credito su Pegno.

Durata del finanziamento. E’ consentito un massimo di tre rinnovi al singolo finanziamento con contestuale estinzione della polizza in scadenza e creazione di una nuova e conseguente stima del pegno.

Polizza di prestito su pegno. La polizza, anche nel caso che contenga l’indicazione del nome, è al portatore. Il pignorante che all’atto del rilascio della polizza non faccia alcun reclamo, si intende accetti la descrizione degli oggetti in essa redatta. La Banca delle Marche SpA non accetta reclami, né assume responsabilità alcuna verso terzi per eventuali cessioni o trapassi di polizze o qualsivoglia commercio di esse. Smarrimento, distruzione e/o sottrazione della polizza. In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951 n. 948 e quelle del regolamento speciale.

Interessi del prestito. Gli interessi delle operazioni di prestito su pegno si esigono all’atto del riscatto del pegno, al rinnovo del finanziamento, della vendita del pegno, ovvero della sua aggiudicazione al perito.

Estinzione anticipata dei prestiti. In prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Restituzione dei pegni. La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella medesima giornata in cui avviene l’estinzione del prestito, facendo riscontrare all’interessato la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Vendita all’asta. Gli oggetti costituiti in pegno non riscattati o rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza del finanziamento, sono venduti all’asta pubblica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il prezzo base degli oggetti offerti all’asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle polizze oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Banca. Per i pegni rimasti invenduti si procede ad un secondo esperimento di vendita al presso base corrispondente al credito della Banca. I ricavi delle venditi eccedenti il credito della Banca restano infruttiferi per cinque anni a disposizione dei portatori della polizza. Trascorso il quinquennio, le somme non reclamate sono devolute alla Banca in aumento del patrimonio. Limitazioni di responsabilità della Banca. Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura della Banca, contro i rischi del furto, dell’incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all’atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

La Banca non risponde:

- dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;

- da perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o forza maggiore

- da danni arrecati da animali in genere.

Qualora la Banca sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli stessi oggetti al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l’importo del credito della banca per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Per maggiori informazioni sulle offerte di finanziamento o mutuo della Banca Delle Marche Vi invito a visitare il sito ufficiale. Se invece volete ulteriori informazioni su prodotti finanziamento o mutuo o qualsiasi altra notizia sulla finanza, continuate a visitare TuttoSullaFinanza!

 

 

 

 

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