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20 ottobre, 2011




 
 

Sostituzione Mutuo. Si sente parlare spesso in giro si sostituzione del mutuo, pratica che tende a cambiare il proprio mutuo già acceso con un altro mutuo presso un'altro istituto di credito, alias banca. Altre volte però con il termine sostituzione mutuo si intende la procedura di rinegoziazione del proprio mutuo.

Adesso spieghiamo entrambi i significati.

La sostituzione del mutuo con uno acceso presso un'altra banca è la cosi detta pratica della surroga. Con la surroga in pratica si accende un nuovo mutuo presso una banca e questo nuovo mutuo servirà ad estinguere il vecchio mutuo che magari è svantaggioso. Inoltre la surroga prevede che le ipoteche del primo mutuo, così come le altre garanzie passino al nuovo. continua

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  DECRETO BERSANI: Decreto Distribuzione Farmaci

>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo

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Ecco un estratto dal Decreto Bersani in tema di concorrenza e trasparenza riguardante Distribuzione dei Farmaci in Italia.

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».

 

 

 

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