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20 ottobre, 2011




 
 

Accensione Mutuo. Come fare per accendere un Mutuo? I passi fondamentali per accendere un mutuo presso una banca o presso una finanziaria, solitamente sono sempre gli stessi. Di seguito trovate le informazioni che vi interessano. Una volta svolta l’istruttoria, la banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta la banca ne da immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo). continua

 

 

   
   
  MUTUO CASA: Legge rinegoziazione mutuo casa

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Nel Decreto legge di Maggio 2008 numero 93 il governo ha stabilito una seie di misure dal punto di vista economico e sociale tali da veniere incontro ai cittadini più in difficoltà a seguito della grande crisi finanziaria che sta colpendo sia l'Europa che le Americhe. Uno dei punti cardine del decreto legge è quello sulla rinegoziazione dei mutui per la casa, ovvero la facoltà per coloro che hanno acceso un mutuo in un periodo di condizioni economiche migliori, di poterlo modificare, sia per quanto riguarda il tasso di interesse, sia per quanto riguarda la sua durata, magari prevendento un'estinzione ritardata nel  tempo previsto e quindi un abbassamento delle rate.

Ecco in particolare i dettagli del decreto legge nella sezione riguardante la rinegoziazione dei mutui casa.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.


3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.


4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista.


5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata
risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche' piu' favorevole al cliente.


6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione entro

 tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.


8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.www.infomutuicasa.com

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