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20 ottobre, 2011




 
 

 

 

 

   
   
  NORME MERCATI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

Mercati non regolamentati

Art. 78 - (Scambi organizzati di strumenti finanziari)

>>>Modulo Calcola Preventivo Mutuo

>>>Modulo Calcola Preventivo Prestito

1. La Consob può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi organizzati di strumenti finanziari.

2. Ai fini della tutela degli investitori, la Consob può:

a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;

b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e dal Ministero dell’economia e delle finanze169, sentite la Banca d'Italia e la Consob, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Art. 79 - (Scambi di fondi interbancari)

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.

2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e termini.

3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.

 

 
 

 

Finanza ed Economia Editoriale

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